E’ indubbio che la notizia che oggi viaggia velocemente su tutti i mass media è l’accoglimento da parte del TAR Lazio del ricorso presentato dal Comune di Agrigento contro la realizzazione di un impianto di rigassificazione da realizzare nell’area ASI di Agrigento.
E’ una vicenda che mi riguarda da vicino come cittadino di Porto Empedocle ma soprattutto, negli ultimi mesi, come professionista per la nota vicenda dell’incarico prima conferitomi e poi revocatomi 48 ore prima dell’udienza da parte della Provincia Regionale di Agrigento.
Personalmente e come cittadino di Porto Empedocle ho sempre manifestato il mio consenso alla realizzazione dell’impianto di rigassificazione purchè però questo fosse realizzato nel pieno rispetto delle procedure soprattutto per ciò che concerne le procedure di sicurezza, e cerco di spiegarne brevemente le ragioni.
Chi conosce la storia della mia città sa che essa nasce come borgo marinaro della città di Agrigento assunto poi a comune autonomo ma con una economia esclusivamente marinara che poi divenne, pian piano, commerciale (zolfo e poi sale).
Dal 1950 in avanti la nostra città comincia a mutare la tipologia economia e da paese marinaro prima, e commerciale poi comincia a trasformarsi, negli anni a venire, un grosso centro industriale tant’è che mancando le aree per gli insediamenti industriali, il caparbio Sindaco di allora, Giuseppe Sinesio, si adoperò, grazie anche al suo rapporto con Giuseppe La Loggia, per la realizzazione della prima colmata a mare che coincide, oggi, con l’area in cui sorge la Moncada Energy.
Così cominciano a nascere e ad insediarsi la Montecatini 1, la Montecatini 2, e poi la Sams – Italkali e poi l’Enel , e ancora, grazie anche ad un porto particolarmente attivo, la Italcementi e così via.
Insomma Porto Empedocle divenne un grosso centro industriale che vide la nascita di centinaia di posti di lavoro che assicurarono mezzi di sussistenza a intere famiglie e la comunità empedoclina nel giro di un ventennio passò da circa 10.000 abitanti a quasi 20.000 abitanti.
E i più grandi ricorderanno che il territorio empedoclino integrava perfettamente sia le attività industriali, ad est, sia le attività turistico-balneari, ad ovest, con una magnifica costa e una serie di stabilimenti balneari lungo essa.
Poi ad un tratto, tutto questo comincio a svanire, la Montecatini, nel frattempo divenuta Montedison, chiuse i battenti e successivamente anche l’Italkali mentre l’Italcementi e l’Enel resistono con grande difficoltà.
Ecco, ripercorrendo questa storia ritenevo e ritengo che la realizzazione dell’impianto di rigassificazione poteva essere una ottima opportunità per un rilancio economico sociale non solo della nostra città ma anche della provincia e ne spiego le ragioni.
L’area su cui doveva sorgere è un area per insediamenti industriali, per cui in quell’area o ci realizzi attività produttive o non ci fai nulla e chi parla di insediamenti turistico-recettivi parla di aria fritta perché bisognerebbe modificare la destinazione d’uso che richiederebbe procedimenti abbastanza complessi e lunghi.
Il rigassificatore avrebbe consentito il rilancio delle attività produttive che comprendeva non solo l’impianto in se ma la possibilità della realizzazione della piattaforma del freddo per l’insediamento di aziende conserviere. Oltre ai ritorni in termini di compensazioni sia per la città marinara che per l’intera provincia. Si pensi agli effetti della realizzazione di un nuovo braccio del porto e l’escavazione dei fondali che avrebbe consentito l’attracco di navi da crociera i cui turisti avrebbero certamente popolato prima di tutto la città dei templi.
Però abbiamo sempre detto rigassificatore si ma nel pieno rispetto delle norme di legge che garantiscano, oltre ogni ragionevole dubbio, la sicurezza intesa in ogni accezione del termine.
In occasione dell’incarico conferitomi dalla Provincia Regionale di Agrigento, poi revocatomi 48 ore prima dell’udienza per motivi esclusivamente di scelta politica del Presidente della Provincia che decise di non costituirsi in giudizio, ho avuto modo di studiare attentamente l’incartamento relativo all’impianto ed ho notato, e poi esposto nella memoria di costituzione di cui ho depositato copia alla Provincia Regionale di Agrigento, che tutta la procedura presentava due grandi irregolarità, concordando così con l’avv. Arnaldo Faro.
La prima irregolarità riguardava la convocazione, lo svolgimento e la conclusione della conferenza di servizi che ha visto la esclusione del Comune di Agrigento, così come motivato dalla sentenza del TAR Lazio e qui se mi consentite intento riportare integralmente ma compatibilmente con gli spazi, tutto ciò che avevo scritto nella memoria di costituzione approntata per la Provincia Regionale di Agrigento.
OMISSIS
SULLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 304/2000 E 241/1990 CIRCA LA LAMENTATA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLA CONFERENZA DI SERVIZI
Non privo di rilievo giuridico appare l’eccezione formulata dalla parte ricorrente circa il suo mancato coinvolgimento sia nella procedura di VIA, sia nell’intero iter procedurale da cui è scaturito il provvedimento oggi impugnato.
L’art. 14, comma 3 della legge 241/1990 recependo la direttiva comunitaria 96/82/CEE ha previsto che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti e tale parere è espresso nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministero dell’Ambiente che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza dei servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali.
Inoltre lo stesso articolo al suo comma 3 ultima parte prevede la possibilità che l’indizione della conferenza di servizi possa essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione interessata.
Nel caso di specie il Comune di Agrigento ha più volte richieste, con nota racc., il proprio coinvolgimento nella conferenza di servizi.
Purtuttavia tale richiesta è rimasta senza risposta e considerando, per le ragioni che si vanno ad esporre, che il Comune di Agrigento è soggetto interessato, il suo mancato coinvolgimento in tutto l’iter autorizzativo, implica che la conferenza dei servizi è viziata e, quindi, nulla.
OMISSIS
A tal proposito viene in soccorso, oltre alla sentenza del TAR Sicilia Catania, Sez. I 24/11/2008 n. 2241, anche il TAR. Piemonte, il quale ha statuito che le amministrazioni locali interessate delle quali, ai sensi dell’art. 1 L. n. 55 del 2002 e dell’art. 14 L. 241/90, è richiesta inderogabilmente la convocazione e la partecipazione alle conferenze di servizio nel procedimento di autorizzazione alla costruzione di una centrale elettrica, sono quelle nel cui territorio ricadono la centrale stessa e le pere connesse (TAR Piemonte Torino Sez. II 15/04/2005, n. 1028).
OMISSIS
Ne deriva che i Comuni che hanno titolo a partecipare alla conferenza di servizi ed alla procedura di VIA, ai sensi del D.P.R. 12/04/1996, sono tutti quelli che si trovano in un legamen territoriale di prossimità o nella titolarità, giuridica o di fatto, di qualsiasi tipo di interesse sostanziale consistente in una relazione effettiva correlata al progetto.
OMISSIS
Tutto ciò fa del Comune di Agrigento indubbiamente un soggetto interessato al progetto che pertanto andava convocato nella conferenza di servizi previsti dall’iter procedurale autorizzativo.
In tal senso il Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia ha affermato che nel contesto dei progetti assoggettati alla procedura di VIA il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi, di cui all’art. 14 comma 2 L. 241/1990, come modificato dall’art. 8 L. 15/2005, comporta che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate i quali devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza di servizi (Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez giurisd. 11.04.2008 n. 295).
E’ indubbio, per le ragioni prima esposte, che il Comune di Agrigento, dovendo autorizzare la realizzazione di opere sul proprio territorio è soggetto interessato e, quindi, aveva il diritto-dovere di essere coinvolto nelle conferenze di servizi non solo per esprimere il proprio parere sull’opera ma anche per prestare il consenso alle opere.
OMISSIS
A nulla vale la eccezione formulata dal Comune di Porto Empedocle secondo la quale l’esclusione del Comune di Agrigento dall’iter procedurale sia sostituita dalla presenza della Provincia Regionale di Agrigento in quanto ente portatore di interessi di tutti i comuni limitrofi ricadenti nel territorio provinciale, poiché infondata sia dal punto di vista giuridico che da quello di fatto.
OMISSIS
Tutte queste argomentazioni collegate al pronunciamento del TAR Sicilia-Catania che legittimando il referendum popolare a Priolo per un impianto la cui realizzazione era prevista in territorio di Melilli, ha riconosciuto indirettamente ai Comuni viciniori un diritto di intervento (ed il caso del Comune di Agrigento supera la stessa previsione della sentenza del TAR Sicilia Catania, poiché ente direttamente interessato dalle opere), ne fanno conseguire che l’iter procedurale debba ritenersi illegittimo perché viola sia la legge n. 340/2000 sia la legge n. 241/1990, ragion per cui la conferenza di servizi va dichiarata nulla e, quindi, va ripetuta.
La seconda irregolarità riguardava la procedura in sé che a parere del sottoscritto era errata ed illegittima.
Infatti, l’intero progetto è stato sottoposto alla procedura VIA (valutazione di impatto ambientale) una procedura che è riservata agli insediamenti industriali da realizzare in area industriale dimessa.
Ma sappiamo benissimo, malgrado qualche memoria voleva far passare per vero questo fatto, che l’impianto non doveva nascere in area industriale dimessa bensì in un’area di nuova realizzazione quale è l’area ASI, realizzata a seguito di colmata a mare in parte ancora da completare.
Questo fatto avrebbe comportato la sottoposizione del progetto, non alla procedura di VIA ma alla procedura VAS (valutazione ambientale strategica) prevista dalla Direttiva 2001/42/CEE che, come risaputo, è una procedura molto più approfondita , poiché solo attraverso essa è possibile garantire un elevato livello di protezione ambientale e di sicurezza per i cittadini.
Quali saranno adesso le conseguenze?
Per ciò che concerne il progetto in sé l’Enel o il Comune di Porto Empedocle potranno ricorrere al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del TAR Lazio in senso a loro favorevole ma con i tempi che la giustizia richiede o altrimenti e più ragionevolmente ricominciare l’iter procedurale nel pieno rispetto della legge.
Dal punto di vista politico-economico la sentenza avrà indubbi ripercussioni specie per la città di Porto Empedocle sia con riferimento alle somme già accreditati al Comune di Porto Empedocle sia con riferimento agli impegni di spesa già programmati in ragione delle previste compensazioni da incamerare al momento dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto salvo che l’amministrazione non abbia la capacità di farsi donare le somme.
Ma questa è un’altra storia
Cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello
aielloavvgiuseppe@libero.it
cell. 3389622713
1 thought on “L’OPINIONE DELL’AVVOCATO – LA SENTENZA DEL TAR LAZIO SUL RIGASSIFICATORE”
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Abbastanza chiaro.