Cos’è che rende il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti particolare? Va forse ad incidere solo su quella parte, sempre più ristretta, di lavoratori che “godevano” delle tutele dell’articolo 18? Cosa cambia in realtà, per la totalità dei lavoratori?
Tutte le forme di contratto di lavoro introdotte nell’ordinamento giuridico italiano, dal Pacchetto Treu, alla legge Biagi, sino alla deregolamentazione dei contratti a termine, sono sempre state considerate forme atipiche di contratto di lavoro. Cioè sono state introdotte in deroga della forma tipica del contratto di lavoro: il contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.
Questo fatto non è una questione meramente terminologica. L’unico contratto che non necessita di una forma scritta è il contratto a tempo indeterminato full time e, in assenza di una forma scritta, o per quanto non regolato dal contratto sottoscritto, trova applicazione il CCNL di categoria. Se tra un datore di lavoro ed un lavoratore si è instaurato un rapporto di lavoro di fatto (in nero), quel rapporto di lavoro è, a prescindere da quello che possono aver concordato verbalmente datore di lavoro e lavoratore, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time con tutte le relative obbligazioni.
Se tra un datore di lavoro ed un lavoratore è stato sottoscritto un contratto “atipico” ma l’effettiva prestazione del lavoratore non rientra nella fattispecie di quella tipologia di contratto, il disconoscimento del contratto sottoscritto comporta la sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.
In sostanza tutte le forme “atipiche” di contratto di lavoro sono in deroga al normale contratto di lavoro che è il contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, e quindi entrato in vigore dal 7 marzo 2015, non introduce una nuova forma atipica di contratto di lavoro, ma va a modificare la natura stessa del contratto di lavoro “tipico”.
In sostanza, dopo che vent’anni di interventi hanno trasformato i diritti in capo ai lavoratori in quanto tali in privilegi di una parte di essi, viene messa mano al concetto stesso di contratto di lavoro. Scrisse George BernardShaw, scrittore e drammaturgo irlandese:” La schiavitù umana ha toccato il punto culminante alla nostra epoca sotto forma di lavoro liberamente salariato”. Correva l’anno 1903.
Aldo Mucci