
ASSOLTO DALL’ASSOCIAZIONE PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA
Cade l’accusa di essere promotore e finanziatore del sodalizio criminale. Da ventidue anni e nove mesi di carcere a sette anni e un mese di reclusione
È una sentenza destinata a lasciare il segno nell’ambito del processo “Pollino” quella pronunciata l’8 luglio 2026 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, presieduta dal dott. Antonio Scortecci, con relatore la consigliera dott.ssa Teresa Valeria Greco e giudice il dott. Francesco Allego.
Al termine di una lunga camera di consiglio e dopo la discussione finale dell’Avv. Gioacchino Genchi del Foro di Roma, la Corte ha radicalmente ridisegnato la posizione processuale di Luciano Camporesi, assolvendo l’imputato dal più grave dei capi di imputazione, quello associativo, contestato al capo A), con la formula “per non aver commesso il fatto”, e dal capo A26), relativo ad un presunto episodio di traffico internazionale di stupefacenti, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
La conseguenza sul trattamento sanzionatorio è stata immediata e dirompente: dai 22 anni e 9 mesi di reclusione inflitti dal Tribunale di Locri, la pena è stata rideterminata in 7 anni e un mese, con una riduzione di quasi sedici anni di carcere rispetto alla sentenza di primo grado.
L’accusa: uno dei vertici dell’organizzazione e il collegamento con il Sud America
Nel processo di primo grado Luciano Camporesi era stato indicato dall’accusa come uno dei vertici del sodalizio criminale investigato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.
Secondo la ricostruzione accusatoria, fatta propria dal Tribunale di Locri con la sentenza n. 77 del 3 febbraio 2022, l’imprenditore riminese avrebbe svolto il ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore dell’associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, fornendo ai sodali ingenti quantitativi di hashish e partecipando ai progetti di importazione di cocaina dal Brasile attraverso canali commerciali internazionali e collegamenti con il traffico marittimo transoceanico.
Su queste basi il Pubblico Ministero aveva chiesto per Camporesi una condanna a trent’anni di reclusione, mentre il Tribunale aveva inflitto una pena di ventidue anni e nove mesi, riconoscendolo comunque responsabile quale promotore e finanziatore dell’associazione armata aggravata dalla finalità di agevolazione della cosca di ‘ndrangheta Pelle-Vottari di San Luca.
L’unico assolto dal reato associativo
La decisione della Corte assume un significato ancora più rilevante se si considera che Luciano Camporesi è risultato l’unico imputato tra tutti coloro ai quali era stato contestato il reato associativo ad essere assolto dall’accusa di appartenenza al sodalizio criminale col ruolo di capo promotore e di finanziatore.
Una pronuncia che segna una netta discontinuità rispetto all’impianto accusatorio originario e che esclude definitivamente il ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore dell’associazione attribuitogli nel corso delle indagini e nel giudizio di primo grado.
L’inchiesta nata dal trojan installato nell’iPhone di Domenico Pelle
Le indagini che hanno dato origine all’operazione “Pollino” affondano le loro radici nell’installazione di un captatore informatico di prima generazione nell’iPhone 6 utilizzato da Domenico Pelle, effettuata nell’ambito delle attività investigative coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.
Secondo quanto emerso nel processo, l’inoculazione del trojan sarebbe avvenuta in occasione di una visita effettuata dal giovane Pelle presso il carcere di Catanzaro per incontrare il padre Antonio Pelle detenuto.
Da quelle captazioni, eseguite tra il settembre del 2016 e il luglio del 2017, prese forma l’intero impianto investigativo che avrebbe poi condotto al maxi processo celebrato davanti al Tribunale di Locri.
Il lavoro della difesa e i voluminosi atti di appello
Determinante nell’esito del giudizio di secondo grado è apparso il lavoro difensivo sviluppato dall’Avv. Gioacchino Genchi attraverso un articolato e monumentale percorso processuale iniziato con il deposito dell’atto di appello del 19 settembre 2022 e proseguito con i successivi motivi nuovi.
Si tratta di atti difensivi di straordinaria ampiezza e complessità tecnica, corredati da una vasta documentazione informatica e da collegamenti ipertestuali agli atti delle indagini, ai verbali, alle intercettazioni, ai tabulati e ai documenti processuali richiamati nelle argomentazioni difensive, predisposti con l’obiettivo di consentire una consultazione immediata e dinamica del materiale probatorio da parte del Collegio giudicante.
Una modalità di organizzazione e presentazione degli atti processuali che ha indubbiamente agevolato il lavoro della Corte e che ha trovato significativa conferma nella dettagliata relazione introduttiva svolta in apertura del dibattimento dalla consigliera relatrice, dott.ssa Teresa Valeria Greco, la quale ha ricostruito con particolare accuratezza il contenuto dei motivi di appello e delle questioni tecniche e processuali sollevate dalla difesa.
L’impressione maturata tra gli addetti ai lavori è che proprio l’analitico lavoro di ricostruzione e sistematizzazione del materiale investigativo svolto dalla difesa abbia consentito alla Corte di affrontare con immediatezza e completezza le questioni più complesse del procedimento.
Le intercettazioni, i server di Napoli e il nodo del captatore
Una parte centrale dell’attività difensiva è stata dedicata alla contestazione delle modalità tecniche con cui erano state eseguite le intercettazioni del telefono di Domenico Pelle.
L’atto di appello e i successivi motivi nuovi hanno infatti sviluppato una complessa ricostruzione tecnica relativa al funzionamento del captatore informatico, alle modalità di registrazione delle conversazioni e al trasferimento dei dati verso i server della società RCS ubicati a Napoli.
La difesa ha denunciato il mancato rilascio dei file originari delle registrazioni, delle timeline, dei log di sistema, dei dati di tracciamento, dei positioning e dei brogliacci elettronici utilizzati durante le attività di ascolto, evidenziando le conseguenze che tali omissioni avrebbero prodotto sul pieno esercizio del diritto di difesa.
Questioni che, secondo l’Avv. Genchi, investono direttamente la genuinità e l’utilizzabilità processuale delle captazioni eseguite mediante il trojan informatico.
Già annunciato il ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria di Luciano Camporesi è tuttavia destinata a proseguire davanti alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Gioacchino Genchi ha infatti già annunciato l’impugnazione della sentenza relativamente ai residui capi di imputazione per i quali la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell’imputato, sia pure ridimensionando drasticamente il trattamento sanzionatorio.
Al centro del futuro giudizio di legittimità vi saranno ancora una volta le numerose questioni processuali già sviluppate nei motivi di appello e nei motivi nuovi, dalle limitazioni al diritto di difesa all’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante il captatore informatico, sino alle modalità di registrazione e conservazione dei dati presso i server della società privata che gestiva il sistema di intercettazione.
Una sentenza destinata a pesare anche oltre il processo Pollino
Al di là delle conseguenze sulla posizione personale dell’imputato, la decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria assume un significato che travalica il singolo procedimento.
L’assoluzione di Luciano Camporesi dal reato associativo e dal contestato ruolo di promotore e finanziatore dell’organizzazione rappresenta infatti uno dei più significativi ridimensionamenti dell’impianto accusatorio originariamente costruito nell’ambito dell’operazione “Pollino” e costituisce, allo stato, uno dei risultati difensivi più rilevanti registrati nel processo celebrato davanti al Tribunale di Locri.