Con sentenza n.57/2014 del 14/1/2014, il giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, d.ssa Gagliano, ha provveduto in ordine alla scandalosa vicenda che ha coinvolto la sig.ra Sferlazza Gaetana e la Cassa Edile di Agrigento, inerente il licenziamento della lavoratrice disposto nel 2008.
In fatto, la sig.ra Sferlazza veniva licenziata dopo circa 32 anni di regolare servizio prestato, adducendo come ragione unica ed esclusiva l’eccessiva morbilità della lavoratrice, che la costringeva a continuate assenze dal lavoro, per il superamento del c.d. periodo di comporto.
La lavoratrice ha prima contestato il licenziamento con i rimedi stragiudiziali, senza aver alcuna risposta dal datore di lavoro. Ha, quindi, deciso di rivolgersi nel 2008 al Tribunale di Agrigento, con ricorso cautelare e poi con ricorso di merito, assistita dall’avv. Calogero Termine del Foro di Agrigento, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del licenziamento per una serie di motivi, tra cui il mancato superamento del comporto.
Finalmente, dopo circa 6 anni di causa, il Giudice di Agrigento ha accertato in modo incontrovertibile, con l’ausilio competente di una Consulenza Tecnica di Ufficio, che il comporto non è mai stato superato, e pertanto, che la Cassa Edile non aveva nessuna ragione per licenziare la lavoratrice.
E l’ha condannata alla riassunzione o in mancanza al pagamento dell’indennizzo di legge, oltre le spese del giudizio.
In verità, la sentenza è solo parzialmente satisfattiva delle ragioni della lavoratrice, essendo stato accolto solamente uno dei motivi dell’opposizione.
Ritenuto che, sono state sollevate eccezioni di nullità del licenziamento per motivi discriminatori, sui quali il Giudice del Lavoro ha deciso di non provvedere.
Al riguardo, come già evidenziato all’Autorità Giudiziaria, nonostante il rapporto di lavoro fosse intercorso per circa 30 anni regolarmente ed in misura soddisfacente per il datore di lavoro, nel corso del 2006 i rapporti con la dirigenza si sono irrigiditi, a seguito di molteplici e plurime condotte vessatorie e mobbizzanti del datore di lavoro.
Che sono sfociate nel licenziamento ingiustificato della ricorrente, nonché, nella malattia professionale per sindrome ansioso depressivo da stress lavorativo, denunciata dalla stessa all’INAIL di Agrigento, ed oggetto di altro ricorso, oggi pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo, con l’assistenza degli avv.ti Calogero Termine e Giuseppe Danile.
La pronunzia del Giudice del Lavoro di Agrigento rappresenta, quindi, la conferma di quanto sempre sostenuto dalla sig.ra Sferlazza, cioè, della condotta illegittima e prevaricatrice della Cassa Edile, sotto il profilo lavorativo, che si confida verrà maggiormente chiarito ed attestato dagli altri procedimenti giudiziari in corso.