Importantissima sentenza della Corte Suprema di Cassazione: in presenza di un Piano di localizzazione che non presenta divieti generalizzati ma individua puntuali localizzazioni valide, anche le riconfigurazioni di impianti seguono le procedure di autorizzazione come fossero nuovi impianti. Non si applicano le semplificazioni del silenzio assenso se nel procedimento sono riscontrabili irregolarità (tra cui non essere previsto nel Piano di localizzazione). È legittima la previsione di spostamento dell’impianto se questa è prevista ed inserita nel piano di localizzazione delle stazioni radio base comunale, perché non costituisce prescrizione generalizzata attinente all’urbanistica ed alla pianificazione del territorio, ma ha ragione giustificativa consentita della legge quadro n.36/2001 (art. 8). L’autorizzazione per implementare un impianto con nuova tecnologia è necessariaperché prevista espressamente anche per la modifica delle caratteristiche di emissione, e l’intervento, per le sue connotazioni innovative concrete, non può considerarsi di mera manutenzione dell’esistente ma (essendo assimilato a incremento di urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico.
Un silenzio assenso di cui all’art. 87 del d.lgs. 259/2003, non può ritenersi formato quando non sussiste conformità dell’opera da realizzare alle prescrizioni contenute nel Piano di localizzazione degli impianti.
Un Piano di localizzazione tecnicamente valido inibisce la formazione del silenzio assenso per richieste di installazioni/implementazioni su siti non previsti nel Piano stesso.
Sentenza – http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2010/01/Cass.-Sez.-III-n.-722-21-marzo-2013.pdf
Ai realmontini dico CORAGGIO
Aldo Mucci