di Aldo Mucci
I finanziamenti alla Chiesa cattolica da parte dello Stato italiano comprendono finanziamenti diretti ed altri tipi di oneri economici e finanziari:L’otto per mille,finanziamenti a scuole ed università private cattoliche, contrattualistica differenziata per gli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica,finanziamenti a mezzi di comunicazione cattolici,finanziamenti per infrastrutture di proprietà dello Stato Vaticano, finanziamenti per l’assistenza religiosa negli ospedali pubblici. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 504, stabiliva alcune esenzioni per le proprietà della Chiesa.
La questione su quale tipo di edifici e proprietà dovessero essere esentati e quali no ha portato negli anni a diversi procedimenti giudiziari, fino a quando la norma viene in parte bocciata dalla Consulta nel 2004. L’esenzione viene reintrodotta con il decreto legge del 17 agosto 2005 dove venivano elencati gli immobili esenti dall’imposta. Gli enti ecclesiastici, dunque, possono rientrare in questa fattispecie in due casi: attività di religione e di culto, o attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Il giornalista di Avvenire Umberto Folena scrive: “L’esenzione Ici per gli immobili riguarda tutti, assolutamente tutti gli enti senza scopo di lucro, purché utilizzati per alcune attività di rilevanza sociale, non solo quelli religiosi. Oggi, il rapporto fra Stato italiano e clero è finito sul tavolo dell’Unione europea, che si prepara a mettere sotto processo l’Italia per i vantaggi fiscali concessi alla Chiesa cattolica, contrari alle norme comunitarie sulla concorrenza. Intanto, nonostante decreti (decaduto decreto 163/2005 –resta in vigore la legge 504 del 1992), pareri dell’avvocatura dello Stato,pareri dell’avvocatura della diocesi di Milano,conversioni di legge, continuano le polemiche sul web.