Il sindaco Marco Zambuto, anche su sollecitazione del consigliere comunale Alessandro Sollano, ha richiesto un parere all’Avvocatura comunale al fine di potere fare chiarezza e per potere conseguentemente orientare anche la cittadinanza, intorno all’esatto ambito applicativo della disposizione del regolamento comunale sulla tariffa dei rifiuti nella parte riguardante il pagamento o meno della stessa per le “unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che quest’ultime risultino inutilizzate”.
Sulla detta tassabilità l’Avvocatura comunale ha fatto riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione (n. 16785 del 27 novembre 2002) che stabilisce che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità” intendendo, pertanto, gli immobili “oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati”.
Alla luce della citata sentenza un alloggio che il proprietario lascia inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai cosiddetti servizi di rete (elettrico, idrico etc) si rivela inutilizzato ma non oggettivamente inutilizzabile e dunque, secondo la Corte, non può essere sottratto alla tassazione. per la determinazione della tariffa di igiene ambientale.
Il regolamento comunale prevede invece l’esclusione dell’applicazione della tariffa per le unità immobiliari a destinazione abitativa o diverse che “risultano vuote o inutilizzate” e non soltanto “ inutilizzabili” come stabilito dalla Corte di Cassazione.
Con ciò il Consiglio comunale sembra avere privilegiato il criterio della “non idoneità in concreto” consentendo l’esclusione della tassazione in favore di soggetti che, in concreto, non utilizzano l’immobile tassato.
Pertanto, nei casi in cui, per una determinata unità immobiliare a destinazione abitativa o diversa, si ravvisi la mancanza o la mera occasionalità della presenza umana, sempre che ciò risulti da adeguata documentazione, debba negarsi la sussistenza del presupposto impositivo.
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5 Febbraio 2025