La settimana che ci prepariamo ad affrontare sarà importante per la politica italiana poiché l’11 di gennaio la Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi sulla costituzionalità del legittimo impedimento e proprio per questo abbiamo pensato di parlare della Corte Costituzionale, della sua composizione, delle sue funzioni e prerogative e della legge sul legittimo impedimento.
La Corte Costituzionale ha il fondamentale compito di verificare e controllare la legittimità costituzionale delle leggi con il potere di togliere ogni efficacia a quelle che risultino essere in contrasto con una norma contenuta nella nostra Costituzione.
E’ la carta costituzionale stessa che ha creato un organo deputato, appunto la Corte Costituzionale, alla quale è attribuito il compito di verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato, delle regioni nonché il giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e delle regioni e tra le regioni stesse ed il giudizio sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed i ministri ed infine decide anche sulla ammissibilità del referendum abrogativo.
A secondo che la Corte debba giudicare sulle controversie di legittimità costituzionale delle leggi o degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo oppure sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica ed ai ministri, questa ha una composizione diversa.
Nei primi due casi la Corte ha una composizione comunemente definita ordinaria poiché è composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo eletti dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.
In particolare tre dei cinque giudici eletti dalle supreme magistrature sono eletti da un collegio composto da magistrati della Corte di Cassazione, quale suprema magistratura ordinaria, uno da un collegio composto dai magistrati del Consiglio di Stato ed uno da un collegio composto dai magistrati della Corte dei Conti, quali supreme magistrature amministrative.
Ancora, i giudici di nomina Presidenziale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e si tratta di un atto esclusivamente presidenziale.
Infine i giudici di nomina parlamentare vengono eletti dalle due camere in seduta comune, a scrutinio segreto e con maggioranza dei due terzi dei componenti nel primo e secondo scrutinio e dei tre quinti dei componenti negli scrutini successivi al terzo.
Nei giudizi aventi ad oggetto le accuse mosse contro il Presidente della Repubblica ed i ministri la composizione della Corte Costituzionale viene integrata di ulteriori 16 membri, denominati giudici aggregati, che vengono estratti a sorte da un elenco di persone, aventi i requisiti per l’eleggibilità al Senato, compilato, mediante elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, effettuata con le stesse modalità della elezione dei giudici costituzionali.
I Giudici costituzionali, qualunque sia l’organo che li ha nominati, vengono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, i docenti universitari in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione, durano in carica 9 anni che decorrono dal giorno del giuramento e che può essere differente per ogni giudice e non possono essere nuovamente nominati.
La Corte Costituzionale elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio Presidente che rappresenterà la Corte, la convoca, la presiede ed è formalmente la quinta carica dello Stato.
L’ufficio di giudice costituzionale è incompatibile con quello di parlamentare, di consigliere regionale, con la professione di avvocato non possono svolgere attività professionale, commerciale, industriale, amministratore.
Gli atti soggetti al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale sono le leggi ordinarie dello Stato e delle regioni, alle quali si aggiungono le leggi delle province di Trento e Bolzano; le leggi costituzionali quanto meno sotto il profilo della illegittimità formale; gli atti aventi forza di legge dello Stato e cioè i decreti legge e le leggi delegate.
Attraverso un procedimento che è diverso, specie nella sua introduzione, a seconda di chi ricorra e di quale sia l’oggetto e che è comunque un vero e proprio giudizio, che sarebbe troppo dispersivo affrontare in questa sede, la Corte Costituzionale giudica in via definitiva con sentenza.
Tale sentenza potrà essere di accoglimento e quindi dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione di legislativa o potrà essere di rigetto e quindi dichiarare infondata la questione.
Nel primo caso, secondo l’art. 136 della Costituzione, la norma di legge o di atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nel secondo caso, invece, continuerà ad essere valida ed efficace.
Ma le sentenze potranno anche essere interpretative. In alcuni casi infatti la Corte ha ritenuto di dovere reinterpretare il testo legislativo per cui avviene che alla conclusione del procedimento non si avrà una sentenza di accoglimento o di rigetto ma una sentenza interpretativa che sostanzialmente estrapola dalla norma oggetto del giudizio una norma diversa fissando così un principio.
Ed è proprio quest’ultima soluzione che si sta facendo strada in questi ultimi giorni negli articoli di stampa che parlano della decisione della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento.
Questa settimana la Corte Costituzionale dovrà decidere sul ricorso presentato avverso la legge che consente al Presidente del Consiglio, sostanzialmente, di non partecipare ai processi in cui è parte quando lo stesso è impegnato nelle sue funzioni di Governo ottenendo così un rinvio delle cause appunto per un legittimo impedimento a partecipare ad esse.
La pronuncia della Corte potrà essere di accoglimento del ricorso per cui la conseguenza sarebbe che la legge impugnata perderebbe la sua efficacia o di rigetto e allora resterebbe pienamente efficace e valida.
La terza ipotesi potrebbe essere quella di una sentenza interpretativa che la salvi in parte con la conseguenza che la legge resterebbe in vigore ma solo a condizione che essa venga interpretata dai giudici in modo da salvarne la costituzionalità e sulla base del principio che sarà affermato dalla Corte.
Indubbiamente ed in conclusione la Corte Costituzionale è un organo che è stato pensato dai padri costituenti per porre un controllo di legittimità costituzionale alla attività legislativa del Parlamento ma anche di altri organi e rappresenta una garanzia costituzionale per il popolo italiano.
Cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello
aielloavvgiuseppe@libero.it
cell. 3389622713
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