
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Valentina Manuali ha chiesto il rigetto del ricorso del PM di Reggio Calabria, facendo proprie le conclusioni già formulate dall’Avv. Gioacchino Genchi nella memoria del 25 settembre 2026. La difesa aveva chiesto l’inammissibilità delle censure e il rigetto del ricorso per il resto. La Corte ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, confermando l’integrale annullamento del sequestro preventivo da 2.864.921,16 euro disposto dal GIP di Reggio Calabria nei confronti di Filippo Leuzzi.
ROMA, 14 ottobre 2026 – Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Valentina Manuali, ha chiesto il rigetto del ricorso della Procura della Repubblica di Reggio Calabria contro l’annullamento del sequestro preventivo da 2.864.921,16 euro nei confronti di Filippo Leuzzi, facendo proprie le conclusioni già formulate dall’avvocato Gioacchino Genchi nella memoria difensiva del 25 settembre 2026. Il difensore aveva chiesto di dichiarare inammissibili le censure estranee ai limiti del giudizio di legittimità e di rigettare il ricorso per il resto. Alla richiesta di rigetto del Procuratore Generale è seguita la discussione di Genchi, che ha ribadito le conclusioni scritte. La Terza Sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM di Reggio Calabria, accogliendo l’istanza difensiva.
La decisione è arrivata nella tarda serata di martedì 13 ottobre 2026, dopo una lunga camera di consiglio. Il collegio era presieduto da Gastone Andreazza, con relatore Andrea Gentili. Genchi, del Foro di Roma, ha assistito nel procedimento cautelare Filippo Leuzzi ed il figlio, intervenuto come terzo interessato.
L’inammissibilità dell’impugnazione lascia ferma la decisione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che aveva annullato il decreto di sequestro nella parte relativa a Filippo Leuzzi.
La pronuncia lascia ferma l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 3 giugno 2026, depositata il successivo 15 giugno, che aveva accolto l’impugnazione proposta da Genchi nell’interesse di Filippo Leuzzi e del figlio.
Dall’inchiesta Eureka al sequestro milionario
La vicenda nasce dagli accertamenti patrimoniali e fiscali sviluppati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria sulla base delle risultanze investigative dell’operazione Eureka, relativa a un’ipotizzata organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti.
Gli investigatori avevano utilizzato le comunicazioni delle chat di Sky ECC, acquisite nell’ambito di quel procedimento, per ricostruire i proventi economici delle operazioni contestate, attribuendo ai soggetti ritenuti partecipi dell’organizzazione una quota dei ricavi derivanti dalla commercializzazione della droga.
Da questa ricostruzione era scaturita una distinta contestazione per reati tributari.
Secondo l’accusa, Filippo Leuzzi avrebbe indicato nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi, non includendo redditi che l’accusa ritiene di provenienza illecita per 5.317.767,86 euro nel 2020 e 1.347.809,52 euro nel 2021, determinando una presunta evasione dell’IRPEF, rispettivamente, di 2.285.363,28 euro e 579.557,88 euro.
Sulla base di tali importi, il 20 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, Dott.ssa Cristina Foti, su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, aveva disposto il sequestro preventivo dei beni di Leuzzi sino alla concorrenza di 2.864.921,16 euro, in relazione alle ipotesi di dichiarazione infedele previste dall’art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
La ricostruzione accusatoria si fondava, in particolare, sull’assunto che l’organizzazione criminale potesse essere considerata anche una società di fatto, i cui componenti avrebbero partecipato alla ripartizione degli utili delle operazioni illecite.
Proprio questa equiparazione, e soprattutto l’automatica attribuzione a Leuzzi di una quota dei ricavi complessivi, è stata al centro delle contestazioni sviluppate dalla difesa.
Redditi personali e proventi dell’organizzazione: le questioni sollevate
L’Avv. Gioacchino Genchi ha contestato il metodo attraverso il quale l’accusa aveva trasformato le risultanze di un’indagine sul narcotraffico in una quantificazione di redditi personali e di imposte asseritamente evase.
Al centro del confronto processuale vi era il passaggio dai ricavi delle operazioni di narcotraffico al reddito attribuito al singolo contribuente. Genchi ha contestato l’automatica assegnazione a ciascun partecipante di una quota uguale dei ricavi complessivi dell’organizzazione.
La difesa non ha messo in discussione il principio generale secondo cui anche i proventi delle attività illecite possono essere assoggettati a tassazione.
Ha sostenuto, invece, che prima di attribuire a una persona un reddito imponibile occorre individuare gli elementi concreti che ne dimostrino la riferibilità a quella persona, distinguendo il valore complessivo delle operazioni, i ricavi dell’organizzazione, le somme materialmente movimentate e gli eventuali guadagni individuali.
Un altro punto ha riguardato il ruolo attribuito a Leuzzi nelle indagini sull’operazione Eureka.
Negli atti investigativi, infatti, Filippo Leuzzi viene indicato anche come «magazziniere», con riferimento alle attività di custodia e movimentazione dello stupefacente.
La difesa ha evidenziato come la custodia materiale di una partita di droga, ove dimostrata, pur potendo assumere rilievo nell’accertamento delle responsabilità penali, non dimostri automaticamente la proprietà economica dell’intero carico, il finanziamento delle operazioni o il diritto a partecipare in misura paritaria ai ricavi delle successive vendite.
Analoga distinzione è stata proposta per la gestione di somme appartenenti all’organizzazione: amministrare o custodire denaro per conto di altri non significa necessariamente esserne proprietari o averlo conseguito come reddito personale.
L’Avv. Genchi ha inoltre richiamato alcune conversazioni valorizzate dalla stessa Guardia di Finanza, nelle quali risultavano documentate ripartizioni di denaro tra specifici soggetti, senza che Leuzzi figurasse tra i beneficiari.
Da qui una delle principali obiezioni difensive: un criterio di ripartizione ricavato da singole operazioni non può essere automaticamente esteso a tutti i soggetti coinvolti e a tutte le attività contestate, senza una verifica dei rispettivi rapporti economici.
Il Tribunale del Riesame accoglie le contestazioni e annulla il sequestro
Con l’ordinanza del 3 giugno 2026, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, presieduto dal Dott. Francesco Petrone, con giudice estensore la Dott.ssa Aurélie Patrone, ha accolto l’impugnazione difensiva.
Il Collegio ha ritenuto insufficiente la motivazione del decreto di sequestro, rilevando la mancanza di un’adeguata dimostrazione del collegamento tra i proventi complessivi ricostruiti attraverso l’inchiesta Eureka e i redditi personalmente attribuiti a Filippo Leuzzi.
In particolare, il Tribunale ha censurato la trasposizione delle risultanze investigative dal procedimento sul narcotraffico a quello tributario, senza un’autonoma e adeguata verifica dei presupposti dell’imputazione fiscale individuale.
La decisione ha assunto una portata più ampia rispetto all’oggetto iniziale dell’impugnazione, perché il vizio individuato investiva il fondamento dell’intero vincolo cautelare disposto nei confronti di Leuzzi.
Il Tribunale ha quindi annullato il decreto di sequestro preventivo nei confronti di Filippo Leuzzi, disponendo la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
Non si è trattato, dunque, di una semplice riduzione dell’importo del sequestro, ma dell’annullamento del titolo cautelare patrimoniale nella parte riguardante Leuzzi.
Le somme rivendicate dal figlio: le investigazioni difensive e la ricostruzione della provenienza del denaro
La controversia cautelare aveva preso concretamente avvio dal sequestro di 13.250 euro, già sottoposti a vincolo nel maggio 2023, in occasione dell’esecuzione delle misure cautelari dell’operazione Eureka.
Di tale importo, 10.000 euro erano stati rinvenuti nella cassaforte dell’abitazione della nonna materna dei figli di Leuzzi, in una busta con l’annotazione manoscritta «soldi figli».
Gli altri 3.250 euro erano stati rinvenuti in un borsello utilizzato da Filippo Leuzzi.
Genchi ha svolto investigazioni difensive sulla provenienza delle due somme, acquisendo dichiarazioni, certificazioni anagrafiche, documentazione fiscale e atti relativi ai rapporti postali.
In particolare, le dichiarazioni della nonna materna Carmela Giuffrè, della nonna paterna Elisabetta Vita e della madre Antonella Princi hanno consentito alla difesa di ricostruire la formazione dei risparmi personali del figlio di Leuzzi, da poco maggiorenne.
Secondo tale ricostruzione, i 10.000 euro provenivano da liberalità familiari, regali ricevuti in occasione del compimento della maggiore età e somme derivanti dalla riscossione di buoni fruttiferi postali intestati al giovane.
Il denaro era stato affidato alla nonna materna affinché lo custodisse nella cassaforte domestica, in attesa dell’acquisto di una motocicletta, progetto collegato anche al conseguimento della patente di categoria A2.
Per l’ulteriore somma di 3.250 euro, la difesa ha prodotto documentazione relativa ai redditi leciti di Filippo Leuzzi e della moglie Antonella Princi, insegnante di ruolo, sostenendo che si trattasse di una normale disponibilità economica familiare.
Il giovane figlio di Leuzzi, estraneo alle contestazioni tributarie, ha rivendicato la titolarità dei 10.000 euro. La sua posizione è stata esaminata nel procedimento insieme a quella del padre.
Il Tribunale del Riesame, avendo riscontrato un vizio assorbente nel fondamento del sequestro, non ha dovuto pronunciarsi definitivamente sulla titolarità delle singole somme. Le relative questioni sono rimaste impregiudicate, mentre è venuto meno il titolo cautelare tributario impugnato.
Il ricorso della Procura e la memoria difensiva del 25 settembre 2026
Nonostante l’annullamento disposto dal Tribunale del Riesame, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha impugnato l’ordinanza davanti alla Corte Suprema di Cassazione, con ricorso del 24 giugno 2026.
Il Pubblico Ministero ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente valutato le risultanze investigative e applicato in modo non corretto la disciplina del sequestro e della confisca per i reati tributari.
Con la memoria difensiva del 25 settembre 2026, di 21 pagine e quindici sezioni, Genchi aveva già chiesto l’inammissibilità delle censure dirette a ottenere una rivalutazione del merito o a denunciare vizi motivazionali estranei alla violazione di legge consentita dall’art. 325 c.p.p., e il rigetto del ricorso per il resto. La memoria era accompagnata da documenti e richiami alla giurisprudenza nazionale ed europea.
La memoria ha affrontato la tassabilità dei proventi illeciti, i presupposti della società di fatto, l’attribuzione individuale dei redditi, la determinazione del profitto tributario e i limiti della confisca per equivalente.
Particolare attenzione è stata dedicata alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, con riferimento alla sentenza Massini n. 13783/2025, che ha affrontato il problema della ripartizione del profitto confiscabile tra più concorrenti nel reato.
La difesa ha evidenziato che il criterio della divisione in parti uguali non può trasformarsi in un automatismo destinato a sostituire l’accertamento del vantaggio economico effettivamente riferibile al singolo.
È stata inoltre richiamata la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 28 maggio 2026, Petrignani e altri contro Italia, in materia di garanzie patrimoniali e proporzionalità delle misure di confisca.
Un ulteriore profilo ha riguardato la distinzione tra il profitto eventualmente derivante dal traffico di stupefacenti e quello proprio del reato tributario.
Per quest’ultimo, infatti, il vantaggio patrimoniale è rappresentato dal risparmio d’imposta causalmente collegato alla violazione fiscale, che deve essere determinato partendo da un reddito correttamente attribuito al contribuente.
La tesi difensiva è stata che non si può costruire un sequestro milionario attraverso una successione di presunzioni, attribuendo automaticamente al singolo i ricavi di un’intera organizzazione e calcolando su quella base un’imposta asseritamente evasa.
La trattazione partecipata e l’esito in Cassazione
Con un’apposita istanza del 24 luglio 2026, l’Avv. Genchi aveva chiesto che il ricorso fosse trattato con la partecipazione delle parti, anziché attraverso il solo procedimento camerale cartolare.
La richiesta è stata accolta il 3 settembre 2026 dal Presidente titolare della Terza Sezione penale della Cassazione.
La discussione orale ha consentito al difensore di illustrare direttamente alla Corte le ragioni dell’inammissibilità del ricorso e i limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti di sequestro preventivo.
In particolare, l’art. 325 del codice di procedura penale consente il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali soltanto per violazione di legge, non per ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal Tribunale del Riesame.
Il limite del ricorso previsto dall’art. 325 è stato uno degli argomenti sviluppati nella memoria e nella discussione.
Nella requisitoria, il Procuratore Generale Valentina Manuali ha chiesto il rigetto del ricorso della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, facendo proprie le conclusioni che Genchi aveva già formulato nella memoria del 25 settembre 2026. La richiesta del Procuratore Generale si è così posta in continuità con la posizione difensiva già sottoposta per iscritto alla Corte: l’inammissibilità delle censure estranee al controllo consentito dall’art. 325 c.p.p. e il rigetto del ricorso per il resto. Nella successiva discussione orale Genchi ha ribadito queste conclusioni e illustrato le ragioni dell’inammissibilità. Dopo una lunga camera di consiglio, nella tarda serata del 13 ottobre, la Terza Sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero di Reggio Calabria. La Corte ha così accolto la richiesta di inammissibilità già formulata da Genchi nella memoria del 25 settembre 2026 e ribadita in udienza, andando oltre la richiesta di rigetto del Procuratore Generale. La convergenza del Procuratore Generale sulle conclusioni difensive scritte e la pronuncia della Corte hanno lasciato ferma l’ordinanza di annullamento del titolo di sequestro tributario.
L’inammissibilità del ricorso lascia fermo l’annullamento del titolo cautelare tributario disposto dal Tribunale del Riesame.
Le motivazioni della decisione saranno rese note con il deposito.
La sentenza del GUP sulla competenza territoriale
Nel procedimento tributario, una precedente decisione aveva accolto l’eccezione sulla competenza territoriale presentata nell’interesse di Filippo Leuzzi.
Con la sentenza n. 269/2026 del 13 luglio 2026, depositata il giorno successivo e divenuta irrevocabile il 16 settembre, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, Dott. Andrea Iacovelli, aveva infatti accolto l’eccezione di incompetenza territoriale formulata nell’interesse di Filippo Leuzzi.
Il giudice ha escluso che il collegamento investigativo tra i diversi reati tributari, tutti originati dalle risultanze dell’operazione Eureka, fosse sufficiente a radicare la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria.
In particolare, ha distinto il semplice collegamento tra indagini dalla connessione processuale prevista dall’art. 12 del codice di procedura penale, rilevando l’assenza, tra i reati tributari oggetto di quel procedimento, di forme di concorso o cooperazione idonee a giustificare lo spostamento della competenza.
Accogliendo la richiesta difensiva, il GUP ha quindi dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria per i due reati tributari contestati a Filippo Leuzzi, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.
Il procedimento è stato successivamente incardinato presso l’autorità giudiziaria di Palmi, dove l’udienza preliminare è stata fissata per il 1° dicembre 2026.
La sentenza sulla competenza e l’ordinanza sul sequestro intervengono su questioni processuali e cautelari distinte dall’accertamento delle responsabilità per i reati contestati.
L’attività difensiva nei due procedimenti
Le iniziative dell’avvocato Genchi si sono sviluppate su due piani: l’impugnazione del sequestro, con le investigazioni sulle somme rivendicate dal figlio di Leuzzi e l’esame dei criteri di attribuzione del reddito al padre; l’eccezione di incompetenza territoriale nel procedimento tributario. L’ordinanza del Riesame ha rilevato l’insufficienza della motivazione sull’attribuzione personale dei redditi posti a base dell’imposta contestata. La memoria in Cassazione ha ripreso questo punto, distinguendo il ruolo attribuito a Leuzzi nell’organizzazione, il reddito imponibile e il risparmio d’imposta. Le questioni relative alla proprietà dei 10.000 euro rivendicati dal figlio e alla provenienza dei 3.250 euro rinvenuti nel borsello del padre sono rimaste assorbite nell’annullamento del titolo cautelare tributario.
Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura, resta ferma l’ordinanza del Riesame favorevole a Filippo Leuzzi. Il procedimento tributario prosegue a Palmi, con udienza preliminare fissata per il 1° dicembre 2026. La decisione riguarda il sequestro disposto nel procedimento tributario.